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Sez. L, Sentenza n. 5024 del 02/03/2009 (Rv. 607182 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Crediti e debiti traenti origine da un unico rapporto - Compensazione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 1246 cod. civ. ai crediti dei lavoratori autonomi o subordinati - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607182-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 cod. civ. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio anzidetto, ha confermato la decisione impugnata, con la quale era stata disposta la compensazione tra le somme dovute dai lavoratori per la restituzione del trattamento di fine rapporto - erogate a seguito di licenziamento poi dichiarato illegittimo - e le somme dovute dal datore di lavoro per mensilità retributive arretrate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)