Sez. L, Sentenza n. 3930 del 19/03/2001 (Rv. 544903 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Crediti e debiti traenti origine da un unico rapporto - Compensazione in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità dell'art. 1246 cod. civ. ai crediti dei lavoratori autonomi o subordinati - Fattispecie in materia di rapporto di agenzia.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
L'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica - ivi compreso l'art. 1246 cod. civ. sui limiti della compensabilità dei crediti - presuppongono l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato. (Fattispecie relativa ai reciproci rapporti di credito tra un agente e il mandante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)