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Sez. L, Sentenza n. 6214 del 29/03/2004 (Rv. 571622 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Autonomia dei rapporti dai quali nascono i contrapposti crediti delle parti - Crediti nascenti dallo stesso contratto - Applicabilità delle norme sulla compensazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571622-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni, come quella della non compensabilità di credito impignorabile, vigenti per la compensazione in senso tecnico - giuridico, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale e senza incontrare ostacolo nelle limitazioni, come quella della non compensabilità di credito impignorabile, vigenti per la compensazione in senso tecnico - giuridico. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riguardo alla opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente di una società per il pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine rapporto, opposizione fondata sulla compensazione con la somma concessa allo stesso dall'intimata a titolo di mutuo ipotecario, aveva ritenuto, a seguito dell'esame delle risultanze processuali e della interpretazione della volontà delle parti, che detto mutuo fosse divenuto parte integrante del rapporto di lavoro, perdendo la sua autonomia genetica e funzionale, con conseguente configurabilità di compensazione c.d. impropria.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)