Sez. 3, Sentenza n. 3424 del 07/06/1984 (Rv. 435436 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LOCAZIONI IN REGIME VINCOLISTICO - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE DI GRAZIA - CONCESSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LOCAZIONI IN REGIME VINCOLISTICO - PURGAZIONE DELLA MORA - TERMINE DI GRAZIA - CONCESSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di contratti di locazione di immobili urbani, soggetti a proroga, la concessione del termine di grazia per purgare la mora, previsto dall'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969 n. 833, è rimessa al potere discrezionale del pretore e può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui sia stata emessa ordinanza non impugnabile di rilascio ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., e non anche nell'ipotesi in cui il procedimento di convalida si sia trasformato, a seguito dell'opposizione dell'intimato, in un vero e proprio processo di cognizione, disciplinato dalle norme ordinarie in tema di risoluzione del contratto. (Conf 971/82, mass n 418838; (Conf 16/81, mass n 410393; (Conf 251/79, mass n 398843).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)