Sez. 3, Sentenza n. 16 del 05/01/1981 (Rv. 410393 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONCESSIONE DEL TERMINE DI GRAZIA EX ART 4 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - LIMITI - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA TRASFORMATOSI A SEGUITO DI OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONCESSIONE DEL TERMINE - DIVIETO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CONCESSIONE DEL TERMINE DI GRAZIA EX ART 4 DELLA LEGGE N 833 DEL 1969 - LIMITI - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA TRASFORMATOSI A SEGUITO DI OPPOSIZIONE IN GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONCESSIONE DEL TERMINE - DIVIETO.*
La concessione del termine di grazia per purgare la mora nel pagamento del canone di locazione, di cui all'art 4 della legge 26 novembre 1969 n 833, e rimessa al potere discrezionale del pretore e si riferisce alla sola ipotesi in cui sia stata emessa ordinanza non impugnabile di rilascio: essa percio non opera nell'ipotesi in cui il provvedimento di convalida si sia trasformato, a seguito della opposizione dell'intimato, in giudizio di cognizione, diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la risoluzione del contratto. (Conf 1786/79 mass n 398152).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)