Sez. 3, Sentenza n. 971 del 16/02/1982 (Rv. 418838 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1969 - POTERE DISCREZIONALE DEL PRETORE - ESERCIZIO - LIMITI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - TERMINE DI GRAZIA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1969 - POTERE DISCREZIONALE DEL PRETORE - ESERCIZIO - LIMITI.*
In tema di contratti di locazione d'immobili urbani, soggetti a proroga, la concessione del termine di grazia per la purgazione della mora - previsto dall'art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969 n. 833 - è rimessa al potere discrezionale del pretore e può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui sia stata emessa ordinanza non impugnabile di rilascio ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., e non anche nell'ipotesi in cui il procedimento di convalida si sia trasformato, a seguito dell'opposizione dell'intimato, in un vero e proprio processo di cognizione, disciplinato dalle norme ordinarie in tema di risoluzione del contratto. (Conf 16/81, mass n 410393; (Conf 2511/79, mass n 398843; (Conf 1786/79, mass n 398152; (Conf 1604/76, mass n 380364).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)