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Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 22/04/1998 (Rv. 514748 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL | Contratto di "sale and lease back" - Liceità - Mezzo per eludere il divieto del patto commissorio - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514748-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL

Il contratto di "sale and lease back si configura come un'operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all'esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l'alienazione di un bene strumentale - di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e pertanto non agevolmente collocabile sul mercato - conservandone l'uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto. Tale operazione è caratterizzata da uno schema negoziale tipico nel cui ambito il trasferimento in proprietà del bene all'impresa di leasing rappresenta il necessario presupposto per la concessione del bene in "locazione finanziaria", e non è quindi preordinato "per sua natura" e nel suo fisiologico operare" ad uno scopo di garanzia, né - tanto meno - alla fraudolenta elusione del divieto posto dall'art. 2744 cod. civ. Pertanto, pur dovendosi ammettere che anche il "lease and sale back", come qualsiasi altro contratto, può essere impiegato per scopi illeciti e fraudolenti (e, in particolare, a fini di violazione o di elusione del divieto del patto commissorio), deve tuttavia sottolinearsi che tale ultima ipotesi si realizza solo se, per le circostanze del caso concreto (difficoltà economiche dell'impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente che confermi la validità di tale sospetto), l'operazione si atteggi in modo da perseguire un risultato confliggente con il divieto sancito dall'art. 2744 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2744

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)