Sez. 1, Sentenza n. 5911 del 17/11/1995 Cc. (dep. 07/12/1995) Rv. 203056 - 01
Impugnazioni - Pena - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi | Ambito di proponibilità - È sempre quello segnato dall'originario atto di impugnazione - Affermazione del principio in tema di ricorso ex art. 311 cod. proc. pen..
Impugnazioni - Pena - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi
In tema di impugnazioni, i "motivi nuovi" di cui la legge consente la presentazione debbono necessariamente restare limitati all'ambito del "thema decidendum", quale delineato nell'originario atto di impugnazione, in cui debbono essere, tra l'altro, indicati i capi della decisione impugnata che formano oggetto di gravame. (Nella specie il principio è stato applicato in relazione ai "motivi nuovi" previsti dall'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)