diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2122 del 14/09/1996 Cc. (dep. 15/10/1996) Rv. 206547 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Motivi nuovi - Rispetto dei limiti del "devolutum" - Limitazione ai punti e ai capi del provvedimento già oggetto di ricorso - Necessità.
Stato
decisa il 1996-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206547-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà i motivi nuovi che la parte, ai sensi dell'art. 311 comma quarto cod. proc. pen., ha facoltà di enunciare avanti alla corte di cassazione prima dell'inizio della discussione devono necessariamente attenere ai capi e ai punti della decisione oggetto di gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)