Sez. 3, Sentenza n. 20851 del 11/03/2015 Ud. (dep. 20/05/2015) Rv. 263774 - 01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Teste a discarico - Mancata o reiterata assenza di prova che sia stato raggiunto dalla disposta citazione - Decadenza dalla prova - Esclusione - Valutazione come comportamento concludente di rinuncia alla prova già ammessa - Possibilità - Conseguenze - Revoca dell'ordinanza di ammissione disposta dal giudice - Legittimità - Fattispecie.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
La mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza del teste a discarico, che il difensore non documentava mai essere stato raggiunto dalla raccomandata inviatagli).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)