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Sez. 3, Sentenza n. 20267 del 08/04/2014 Ud. (dep. 15/05/2014) Rv. 259668 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Mancata citazione del teste - Decadenza dalla prova - Esclusione - Comportamento concludente di rinuncia alla prova - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259668-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI

La mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza, nell'ultima occasione non giustificata da legittimo impedimento, di un teste a discarico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)