Sez. 6, Sentenza n. 26185 del 21/05/2025 Ud. (dep. 17/07/2025) Rv. 288473-01
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Mancata citazione del teste - Decadenza automatica dalla prova - Esclusione - Potere del giudice di disporre la revoca della ammissione - Sussistenza - Presupposti - Indicazione.
GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI
La mancata citazione del teste per l'udienza non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza, per la concludenza del comportamento del richiedente in termini di rinuncia implicita alla prova o per la ingiustificata dilazione dei tempi della decisione, debba dichiararsi la revoca della ordinanza di ammissione della testimonianza. (In motivazione, la Corte ha osservato che non è consentito al giudice applicare decadenze non previste, in conseguenza della mancata citazione dei testi ovvero della mancata documentazione dei correlati adempimenti).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)