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Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 11/11/2008 Ud. (dep. 20/01/2009) Rv. 242346 - 01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI | Mancata citazione del teste per l'udienza - Comportamento concludente di rinuncia alla prova - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242346-01

GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI

La mancata citazione del teste per l'udienza può essere valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)