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Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 28/05/2004 (Rv. 573253 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Istituzione della Aziende unità sanitarie locali - Disciplina ex art. 6 legge n. 724 del 1994 - Successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza della soppressa USL - Conseguenze - Natura dei debiti pregressi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573253-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In base all'art. 6 legge n. 724 del 1994 (disponente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio) è stata realizzata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che sul piano sostanziale sono le regioni a dover rispondere delle obbligazioni già facenti capo alle USL, senza che possa farsi distinzione alcuna tra debiti per fornitura di appalto e servizi e debiti originati da diversi fatti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 726 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)