Sez. 1, Sentenza n. 8437 del 21/06/2000 (Rv. 537875 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Istituzione della Aziende unità sanitarie locali - Disciplina ex art. 6 legge n. 724 del 1994 - Successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza della soppressa USL - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In base all'art. 6 legge n. 724 del 1994 (disponente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio) è stata realizzata una successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, indipendentemente dalla situazione successoria processuale, sul piano sostanziale sono le regioni a dover rispondere delle obbligazioni già facenti capo alle USL
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 726 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)