Sez. 3, Sentenza n. 13386 del 08/06/2007 (Rv. 597091 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Regioni - Successione "ex lege" a titolo particolare nei diritti ed obblighi delle USL - Azione di responsabilità civile sanitaria intrapresa contro una Regione - Mutamenti legislativi regionali sopravvenuti - Perdita di legittimazione della Regione - Esclusione - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In riferimento alla responsabilità della Regione per illeciti sanitari, essendo succedute le Regioni, per effetto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nei debiti delle soppresse unità sanitarie locali, verificandosi una successione "ex lege" a titolo particolare delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, qualora la causa sia stata legittimamente introdotta nei confronti di una Regione e siano intervenuti in corso di causa e dopo la consumazione dell'illecito originario dei mutamenti legislativi regionali, resta ferma la legittimazione della Regione per i debiti pregressi ed il giudizio prosegue, ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ., tra le parti originarie, salvo che il successore a titolo particolare non intervenga o non sia stato chiamato in causa. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della Regione Lombardia che, in una causa di risarcimento danni conseguente alla nascita di un gemello con gravissime malformazioni psicofisiche e alla morte dell'altro a seguito di parto all'interno di struttura pubblica regionale, sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto al momento della proposizione della domanda sarebbero state già operative le nuove AUSSLL e le relative gestioni stralcio).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 726 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)