Sez. 1, Sentenza n. 6235 del 22/05/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149511 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONE GRAVE - INDEBOLIMENTO DI UN SENSO O DI UN ORGANO - NOZIONE - GRADO DELL'INDEBOLIMENTO - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONE GRAVE - INDEBOLIMENTO DI UN SENSO O DI UN ORGANO - NOZIONE - GRADO DELL'INDEBOLIMENTO - IRRILEVANZA.*
L'indebolimento permanente di un organo sussiste tutte le volte che, in conseguenza di un fatto lesivo, l'organo rimanga menomato nella sua potenzialità funzionale, sicché questa venga ridotta nel suo Esercizio rispetto allo stato anteriore. Non è necessario che si tratti di un indebolimento notevole, essendo sufficiente anche quello di entità minima, purché apprezzabile, con la conseguenza che resta irrilevante, ai fini dell'aggravante in esame, il minore o maggior grado di menomazione. (Conf. Mass. N. 139272; (Conf. Mass. N. 138768).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)