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Sez. 4, Sentenza n. 3898 del 24/02/1983 Ud. (dep. 28/04/1983) Rv. 158786 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONE GRAVE - INDEBOLIMENTO DI UN ORGANO - NOZIONE - FATTISPECIE - PERDITA DI ALCUNI MILLIMETRI NEL MOVIMENTO DI MASSIMA ESTENSIONE IN AMPIEZZA DEL POLLICE - NON COSTITUISCE INDEBOLIMENTO PERMANENTE.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158786-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - LESIONE GRAVE - INDEBOLIMENTO DI UN ORGANO - NOZIONE - FATTISPECIE - PERDITA DI ALCUNI MILLIMETRI NEL MOVIMENTO DI MASSIMA ESTENSIONE IN AMPIEZZA DEL POLLICE - NON COSTITUISCE INDEBOLIMENTO PERMANENTE.*

Ai fini della sussistenza dell'indebolimento permanente di un organo pur non essendo necessario che si tratti di un indebolimento notevole essendo sufficiente anche quello di limitata entità, è però necessario considerare il requisito dell'apprezzabilità della subita menomazione (su un piano oggettivo di considerazione del valore attribuito sotto l'aspetto sociale) non potendosi attribuire Rilevanza ad un fattore di minima apprezzabilità tanto sotto il profilo funzionale come sotto quello estetico. Ne consegue che la perdita di alcuni millimetri nel solo movimento di massima estensione in ampiezza del pollice non attiene alla funzione tipicamente prensoria dell'arto leso, e non incide in misura ragionevolmente apprezzabile sulla funzionalità onnicomprensivamente considerata, né dell'arto in sè stesso né tanto meno dell'organo. (V mass n 149722; (V mass n 150364, e ivi citate, sulla seconda parte; (Conf mass n 149511, sulla prima parte; (Conf mass n 139272, sulla prima parte; (Conf mass n 138768, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)