Sez. 1, Sentenza n. 2543 del 03/05/1979 (Rv. 398867 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA STATUIZIONE NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI APPELLO SULLA RICHIESTA DI DISTRAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - MERA OMISSIONE DI TRASCRIZIONE DELLA PRONUNCIA RISULTANTE DALLA MOTIVAZIONE - EMENDABILITA CON LA PROCEDURA DI CORREZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA STATUIZIONE NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI APPELLO SULLA RICHIESTA DI DISTRAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - MERA OMISSIONE DI TRASCRIZIONE DELLA PRONUNCIA RISULTANTE DALLA MOTIVAZIONE - EMENDABILITA CON LA PROCEDURA DI CORREZIONE.*
Il difensore munito di procura, che abbia chiesto la distrazione delle spese e degli onorari, e legittimato a ricorrere per Cassazione, avverso la sentenza d'appello che non contenga nel dispositivo alcuna statuizione su tale richiesta, solo ove cio si traduca in un vizio di omessa pronuncia, non anche, pertanto, qualora si verta in ipotesi di mera mancata trascrizione nel dispositivo della pronuncia risultante dalla motivazione, e, cioe, di errore materiale emendabile esclusivamente attraverso la procedura di correzione di cui agli artt 287 e 288 cod proc civ. (V 368/75, mass n 373617).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)