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Sez. L, Sentenza n. 7049 del 23/12/1988 (Rv. 461222 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ERRORE MATERIALE CORREGGIBILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE AD OPERA DEL DIFENSORE IN MODO DIRETTO E PERSONALMENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461222-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ERRORE MATERIALE CORREGGIBILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE AD OPERA DEL DIFENSORE IN MODO DIRETTO E PERSONALMENTE - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora il giudice di appello, nel pronunziare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura, non si ha un errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ma un vizio di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato. (V 591/83, mass n 429501; (V 2543/79, mass n 398867).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)