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Sez. 3 - , Sentenza n. 36411 del 09/05/2019 Ud. (dep. 26/08/2019) Rv. 277068 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di deposito incontrollato di rifiuti - Natura giuridica - Reato "permanente" - Interruzione della permanenza - Requisiti.
Stato
decisa il 2019-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277068-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di reati ambientali, quando l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti abbia, per le concrete circostanze del caso, natura di reato permanente, detta permanenza cessa non solo quando termini la condotta tipica, ma anche nel momento in cui, per qualsiasi causa, la medesima venga interrotta. (Fattispecie, relativa all'abbandono di rifiuti in un cantiere per la realizzazione di opere edili, ove si è ritenuto che il persistente stato di malattia dell'imputato, con correlato stabile e prolungato abbandono dei lavori e del cantiere, fosse idoneo a determinare l'interruzione della permanenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)