Sez. 3, Sentenza n. 6999 del 22/11/2017 Ud. (dep. 14/02/2018) Rv. 272632 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Deposito incontrollato di rifiuti - Natura giuridica - Reato "permanente" - Abbandono incontrollato di rifiuti - Natura giuridica - Reato istantaneo con " effetti eventualmente permanenti" - Distinzione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di deposito di rifiuti, prevista dal comma 2 dell'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, let.b), del d.lgs. citato, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro; il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha invece natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)