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Sez. 3, Sentenza n. 30910 del 10/06/2014 Ud. (dep. 15/07/2014) Rv. 260011 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reati di deposito incontrollato di rifiuti - Natura giuridica - Reato "permanente" o reato istantaneo con effetti "eventualmente permanenti" - Configurabilità della fattispecie di durata o in alternativa della fattispecie istantanea - Possibilità - Condizioni - Prova.
Stato
decisa il 2014-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260011-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, il reato di deposito incontrollato di rifiuti ha natura "permanente" se l'attività illecita è prodromica al successivo recupero o smaltimento, delle cose abbandonate, e, quindi, la condotta cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella del rilascio, o, invece, natura "istantanea con effetti eventualmente permanenti", se l'attività illecita si connota per una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti, che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini dell'accertamento della natura giuridica della condotta e, conseguentemente, del "dies a quo" per il decorso del termine di prescrizione, costituiscono significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)