Sez. 3, Sentenza n. 7386 del 19/11/2014 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 262410 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Abbandono incontrollato di rifiuti - Natura giuridica - Reato istantaneo con effetti "eventualmente permanenti" - Deposito incontrollato di rifiuti - Natura giuridica - Reato "permanente" - Distinzione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma primo, lett. bb), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)