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Sez. 2, Sentenza n. 28712 del 03/04/2013 Ud. (dep. 04/07/2013) Rv. 255706 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reato continuato - Mancanza della formale contestazione della continuazione - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 158 cod.pen..
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255706-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

La regola prevista dall'art. 158 cod. pen. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 secondo la quale il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, è applicabile anche nell'ipotesi in cui la sussistenza del vincolo della continuazione, non enunciata nella formale contestazione, sia stata individuata in sentenza, poichè, fino a quando non sia stato compiutamente accertato il giorno dal quale detto termine decorre, non è consentita la declaratoria immediata di estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)