Sez. 3, Sentenza n. 16023 del 05/03/2004 Ud. (dep. 06/04/2004) Rv. 228536 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reato continuato - Dies a quo - Prescrizione maturata per alcuni reati - Declaratoria di estinzione dei singoli reati - Ammissibilità - Condizioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La prescrizione del reato continuato inizia a decorrere dalla consumazione dell'ultimo dei reati uniti dal vincolo della continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato. Tale vincolo non è scindibile, quando la unificazione delle diverse figure criminose è stata dichiarata antecedentemente al decorso del termine prescrizionale per una o più di esse; di contro, il giudice ha l'obbligo - ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. - dell'immediata declaratoria della prescrizione del singolo reato, che risulti già maturata nel momento in cui verifica le condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati: in tal caso il reato prescritto non può sopravvivere attraverso la "fictio iuris" ex art. 81 comma secondo cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)