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Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 24/11/2020 Ud. (dep. 23/02/2021) Rv. 280794 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reato continuato - Decorrenza della prescrizione - Prescrizione maturata per i singoli reati prima della unificazione degli stessi - Applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - Necessità.
Stato
decisa il 2020-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280794-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione decorrente dalla cessazione della continuazione, ove il termine prescrizionale dei singoli reati sia maturato ancor prima che il giudice si accinga a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione, sussiste l'obbligo di applicare la relativa causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen., mentre, quando sia la riunificazione delle diverse figure criminose a precedere la maturazione della prescrizione per una o più di esse, il decorso del termine prescrizionale inizia, per tutti i reati, dalla data di consumazione dell'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)