Sez. 3, Sentenza n. 23065 del 06/03/2008 Ud. (dep. 10/06/2008) Rv. 240248 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reato continuato - Decorrenza della prescrizione - Prescrizione maturata per i singoli reati prima della unificazione degli stessi - Applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - Necessità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione decorrente dalla cessazione della continuazione, ove il termine prescrizionale dei singoli reati sia maturato ancor prima che il giudice si accinga a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione, sussiste l'obbligo di applicare la relativa causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen., mentre, quando sia la riunificazione delle diverse figure criminose a precedere la maturazione della prescrizione per una o più di esse, il decorso del termine prescrizionale inizia, per tutti i reati, dalla data di consumazione dell'ultimo. (Fattispecie di applicazione dell'art. 158, comma primo, cod. pen. nella versione precedente alla modifica operata dalla L. n. 251 del 2005).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)