Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1603 del 25/01/2008 (Rv. 601466 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Proroga per irregolare funzionamento degli uffici finanziari - Potere del competente Ufficio di vertice - Qualità di parte nel processo relativo - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 111 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.1 e 2 della legge 25 ottobre 1885, n. 592 e successive modificazioni, nella parte in cui, in materia di mancato regolare funzionamento degli uffici finanziari a causa di eventi di carattere eccezionale, attribuisce il potere di disporre la proroga dei termini processuali al competente Ufficio di vertice dell' agenzia fiscale interessata, che ha come proprio compito istituzionale quello di essere parte nel processo.
Riferimenti normativi: Legge Cost. 23/11/1999 num. 2, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/10/1985 num. 592 art. 1 CORTE COST., Legge 25/10/1985 num. 592 art. 2, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)