Sez. 6, Sentenza n. 34244 del 07/07/2003 Ud. (dep. 13/08/2003) Rv. 226752 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Cosiddetto "patteggiamento in appello" - Applicabilità delle norme che regolano l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie in tema di revoca di precedente sospensione condizionale.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI
L'istituto del cosiddetto <<patteggiamento in appello>> di cui all'art. 599 cod. proc. pen. non è assimilabile al giudizio speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., che per la sua specificità, è caratterizzato da regole del tutto atipiche rispetto a quelle del procedimento ordinario. Ne consegue che ad esso, in assenza di espresso rinvio, non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445, comma secondo cod. proc. pen. , in base alla quale la sentenza di cui all'art. 444, comma secondo cod. proc. pen. non può essere titolo valido per la revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)