Sez. 6, Sentenza n. 17680 del 03/05/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202218 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in Camera di Consiglio - Richiesta delle parti | Cosiddetto "patteggiamento in appello" - Applicabilità delle norme che regolano l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie: pene accessorie (interdizione legale).
Impugnazioni - Appello - Decisioni in Camera di Consiglio - Richiesta delle parti
Al cosiddetto "patteggiamento in appello", previsto dall'art. 599 comma quarto cod. proc. pen. non sono applicabili le norme che regolano l'applicazione della pena su richiesta prevista dall'art. 444 cod. proc. pen.. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che nel caso in cui il giudizio di appello si sia svolto ai sensi del suddetto art. 599 comma quarto cod. proc. pen. non possa escludersi l'applicazione di pene accessorie ed in particolare che sia applicabile l'interdizione legale durante la pena, disposta nel giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 32 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)