Sez. 2, Sentenza n. 8719 del 08/09/1997 (Rv. 507680 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI | Disposizioni sulle attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 cod. civ. - Derogabilità da parte del regolamento condominiale (contrattuale o approvato dall'assemblea) - Norma del regolamento riservante alla sola assemblea il potere di decidere sul compimento di atti conservativi e di conferire, in caso di decisione positiva, la rappresentanza processuale all'amministratore - Illegittimità - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI
Il regolamento condominiale (approvato per contratto o anche in virtù di deliberazione assembleare)può legittimamente sottrarre all'amministratore il potere di decidere autonomamente in ordine al compimento di eventuali atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, per conferirlo esclusivamente all'assemblea, subordinando alla deliberazione di questa l'esercizio da parte dell'amministratore della relativa azione giudiziaria, attesa la derogabilità da parte del regolamento condominiale, in favore dell'assemblea, della norma di cui all'art. 1130 cod. civ. sulle attribuzioni dell'amministratore, che ha carattere suppletivo e non imperativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)