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Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 11/11/1986 (Rv. 448744 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DA PARTE DEL CONDOMINO DI OPERA LESIVA DEL GODIMENTO E DEL POSSESSO DEGLI ALTRI CONDOMINI SULLA COSA COMUNE O COMUNQUE PREGIUDIZIEVOLE DELLA DESTINAZIONE O DELL'ESTETICA DELLA STESSA - AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA A CONSEGUIRE LA RIMOZIONE DI DETTA OPERA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AMMINISTRATORE - SUSSISTENZA - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448744-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DA PARTE DEL CONDOMINO DI OPERA LESIVA DEL GODIMENTO E DEL POSSESSO DEGLI ALTRI CONDOMINI SULLA COSA COMUNE O COMUNQUE PREGIUDIZIEVOLE DELLA DESTINAZIONE O DELL'ESTETICA DELLA STESSA - AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA A CONSEGUIRE LA RIMOZIONE DI DETTA OPERA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AMMINISTRATORE - SUSSISTENZA - AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di condominio degli edifici, l'Azione contro il condomino, diretta a conseguire la rimozione di un'opera da questi eseguita che sia lesiva del godimento e del possesso degli altri condomini sulla cosa comune o comunque pregiudizievole della destinazione o dell'estetica della stessa, può essere esperita dall'amministratore del condominio, senza necessità di autorizzazioni assembleari, atteso che essa integra un atto conservativo (dello stato di fatto o) dei diritti inerenti alle cose oggetto di comproprietà, come tale rientrante nei limiti delle attribuzioni dell'amministratore previste dall'art. 1130 n. 4 cod.civ. e che, ai sensi del successivo art. 1138, non risultano derogabili neppure in Sede di regolamento di condominio. (V 1912/85, mass n 439824; (V 152/85, mass n 438359; (V 1178/80, mass n 404663; (V 2445/62, mass n 253650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)