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Sez. L, Sentenza n. 718 del 26/01/1983 (Rv. 425456 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA - DEROGA "IN PEIUS" AL CONTRATTO NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425456-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA - DEROGA "IN PEIUS" AL CONTRATTO NAZIONALE - AMMISSIBILITÀ.*

I contratti di lavoro aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, anche se di applicazione ristretta in relazione a peculiari situazioni aziendali, e ad essi non si applica la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, con la conseguenza che un contratto aziendale può derogare anche in peius al trattamento previsto per i lavoratori da un contratto nazionale. (Conf 6214/81, mass n 417224; (Conf 349/81, mass n 410811; (Conf 300/81, mass n 410735; (Conf 2018/78, mass n 39178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)