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Sez. L, Sentenza n. 927 del 06/02/1984 (Rv. 433120 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA ED EFFICACIA - DISCIPLINA EX ART. 2077 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433120-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA ED EFFICACIA - DISCIPLINA EX ART. 2077 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

I contratti di lavoro aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, anche se di applicazione ristretta in relazione a peculiari situazioni aziendali, e ad essi non si applica la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, sicché il rapporto fra un contratto aziendale ed un contratto nazionale non si pone necessariamente in termini di subordinazione, salva la possibilità, nei singoli casi, di un collegamento tra le due fonti di regolamentazione degli interessi collettivi, in virtù della previsione, nell'uno o nell'altro contratto, di specifiche Disposizioni di rinvio. (V 718/80, mass n 425456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)