Sez. L, Sentenza n. 12306 del 21/08/2003 (Rv. 566133 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Importo minimo inderogabile di cinque mensilità - Specifica domanda - Necessità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dal comma quarto dell'art. 18 Stat. lav., nel testo risultante dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, quale minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte comunque irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, costituita da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento. Essa non richiede una specifica domanda, essendo questa da considerare ricompresa in quella del maggior danno di cui alla prima parte del quarto comma del citato art. 18 legge n. 300 del 1970.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)