Sez. L, Sentenza n. 11152 del 11/06/2004 (Rv. 573613 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Importo minimo inderogabile di cinque mensilità di retribuzione - Indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione - Cumulabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione, previsto dall'art. 18, comma quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, rappresenta una parte irriducibile dell'obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento; tale importo non può pertanto cumularsi con l'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)