Sez. L, Sentenza n. 12163 del 01/12/1997 (Rv. 510599 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Importo minimo inderogabile di cinque mensilità di retribuzione - Indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegrazione - Cumulabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dal comma quinto dell'art. 18 Stat. lav., nel testo risultante dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, quale minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte comunque irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, costituita da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Tale importo minimo non può pertanto cumularsi con la suddetta indennità che resta l'unico titolo giuridico spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, nei confronti del datore di lavoro assoggettato alla nuova normativa.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)