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Sez. L, Sentenza n. 1950 del 27/01/2011 (Rv. 616250 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Eccezione del datore di lavoro concernente il conseguimento, da parte del lavoratore, di altro reddito o la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno - Carattere di eccezione in senso lato - Configurabilità - Relativi fatti allegati, incontroversi o provati - Utilizzabilità d'ufficio, ai fini della quantificazione del danno - Ammissibilità - Limiti - Importo minimo inderogabile di cinque mensilità - Specifica domanda - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616250-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro che, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l'ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l'aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, nè propone un'eccezione identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche ove l'acquisizione sia riconducibile ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. In particolare, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dal comma quarto dell'art. 18 Stat. lav., nel testo risultante dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, quale minimo inderogabilmente dovuto al lavoratore, rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento, la quale è costituita da una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento e non richiede una specifica domanda, essendo questa ricompresa in quella del maggior danno di cui alla prima parte del quarto comma del citato art. 18 legge n. 300 del 1970.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)