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Sez. U, Sentenza n. 2856 del 05/11/1973 (Rv. 366455 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - CAPITOLATO GENERALE - VALORE - NEI CONTRATTI STIPULATI DA ENTI PUBBLICI - VALORE CONTRATTUALE - POTERI DEGLI ENTI PUBBLICI - NATURA PRIVATISTICA - SINDACATO DEL LORO ESERCIZIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1973-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366455-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - CAPITOLATO GENERALE - VALORE - NEI CONTRATTI STIPULATI DA ENTI PUBBLICI - VALORE CONTRATTUALE - POTERI DEGLI ENTI PUBBLICI - NATURA PRIVATISTICA - SINDACATO DEL LORO ESERCIZIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Il capitolato generale per le opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici, approvato con DM 28 maggio 1895, al pari di quello approvato con DPR 16 luglio 1962, n 1063, ha natura normativa di regolamento di organizzazione per i contratti stipulati dallo stato, nei confronti del quale, quindi, il privato contraente puo trovarsi in posizione di subordinazione. Il detto capitolato, se richiamato nei contratti stipulati da altri enti pubblici, ha, invece, natura meramente contrattuale, poiche, pur essendo il negozio diretto alla realizzazione di un'opera destinata al conseguimento di finalita pubbliche, trova la sua esclusiva fonte di produzione nella volonta negoziale degli stipulanti. Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, avendo i poteri attribuiti all'ente appaltante la loro radice nella volonta contrattuale e non costituendo, quindi, estrinsecazione di potesta pubbliche, agli enti pubblici diversi dallo stato competono, in materia di pubblici appalti, solo poteri o diritti di natura privatistica, per cui il Sindacato circa l'Esercizio degli stessi non puo spettare che al giudice ordinario. (Conf 2928/67, mass n 330598; V 1963/71, mass n 352549).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., DM 28/05/1895, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)