diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10325 del 14/06/1985 Ud. (dep. 07/11/1985) Rv. 170965 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DELITTI PROGRAMMATI - NESSO DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1985-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170965-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DELITTI PROGRAMMATI - NESSO DELLA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*

Non è ravvisabile il vincolo della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere e i delitti programmati che siano poi effettivamente commessi. Infatti, il primo è contraddistinto dall'accordo programmatico per la commissione di una serie indeterminata di delitti, mentre il reato continuato è identificabile non attraverso un generico piano di attività delinquenziale, bensì per la unicità del disegno criminoso, il quale, prima della loro commissione, comprende sin dall'origine - e quanto meno nei suoi elementi essenziali - le plurime azioni od omissioni criminose. (V mass n 169411).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)