Sez. 6, Sentenza n. 3936 del 17/11/1987 Ud. (dep. 26/03/1988) Rv. 177973 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - UNIFICAZIONE PER CONTINUAZIONE DI REATI ASSOCIATIVI FRA LORO O CON REATI PROGRAMMATI NELL'AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - ECCEZIONE.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - UNIFICAZIONE PER CONTINUAZIONE DI REATI ASSOCIATIVI FRA LORO O CON REATI PROGRAMMATI NELL'AMBITO DELL'ASSOCIAZIONE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE - ECCEZIONE.*
I reati di associazione per delinquere, sia quello previsto dall'art. 416 cod. pen. che quelli di cui all'art. 416 bis cod. pen. e di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, non possono di norma essere unificati per continuazione fra loro e con gli eventuali delitti programmati nell'ambito dell'associazione, non potendo usualmente ravvisarsi tra tali reati un medesimo disegno criminoso. Non può correlarsi sullo stesso piano ideativo, invero, una previsione generica e indeterminata di commissione di un numero non predeterminato di delitti con la previsione e la volontà specifiche di commettere un determinato reato. Inoltre sussiste incompatibilità concettuale ed intrinseca tra due o più reati associativi che non possono non differenziarsi tra loro nel programma criminoso. Eccezionalmente però il medesimo disegno criminoso è ravvisabile (e l'unificazione dei reati per continuazione possibile) allorché, in un contesto temporale ed ideativo determinato, lo stesso soggetto costituisca una o più associazioni criminose o ad essa aderisca e decida ed attui materialmente uno o più reati fra quelli programmati. (V mass n 175929; (V mass n 176088; (Conf mass n 169411; (Conf mass n 170965; (sulla prima parte della massima; (Conf mass n 171568; (contra mass n 169070; (contra mass n 177195).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)