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Sez. 2, Sentenza n. 5152 del 30/01/1985 Ud. (dep. 25/05/1985) Rv. 169411 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONTINUAZIONE CON I DELITTI OGGETTO DEL PROGRAMMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169411-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONTINUAZIONE CON I DELITTI OGGETTO DEL PROGRAMMA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Non è configurabile il vincolo della continuazione tra il delitto di associazione per delinquere e i delitti-programma (eventualmente tra loro unificati ex art. 81 cod. pen.) che siano poi effettivamente commessi. Invero, l'associazione per delinquere è contraddistinta dall'accordo programmatico per la commissione di una serie indeterminata di delitti, mentre per aversi reato continuato non è sufficiente un generico programma di attività delinquenziale, ma occorre che tutte le diverse azioni od omissioni siano comprese fin tal primo momento e nei loro elementi essenziali nell'originario disegno criminoso. (Conf mass n 142568).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)