Sez. U, Sentenza n. 3185 del 06/06/1979 (Rv. 399556 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PROMOZIONE A CATEGORIA SUPERIORE O PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PROMOZIONE A CATEGORIA SUPERIORE O PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITA.*
L'art 2120 cod civ, nel disporre che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione, ed in relazione alla categoria cui il lavoratore appartiene, non implica necessariamente che, in ipotesi di promozione a categoria superiore, come nel caso di passaggio dalla categoria operaia a quella impiegatizia, l'indennita medesima vada liquidata, per la durata dell'intero rapporto, alla stregua del coefficiente fissato per la categoria cui il dipendente appartiene alla data di cessazione del rapporto, atteso che la norma stessa, nel rimettere alla contrattazione collettiva la predisposizione delle regole piu opportune per adeguare l'emolumento in questione alle varie situazioni concrete, consente, nell'indicata ipotesi, una liquidazione cosiddetta a scaglioni, cioe con coefficienti diversi in relazione ai periodi di appartenenza alle diverse categorie, ovvero con una maggiorazione convenzionale dell'anzianita impiegatizia, in percentuale degli anni di servizio prestato come operaio. (V 1031/78, mass n 390375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)