diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 143 del 08/01/1983 (Rv. 424951 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE CON I SISTEMI "A SCAGLIONE" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - AUTONOMIA CONTRATTUALE SINDACALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424951-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE CON I SISTEMI "A SCAGLIONE" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - AUTONOMIA CONTRATTUALE SINDACALE - LIMITI.*

In relazione all'art. 2120 commi primo e terzo cod. civ. sono legittime le clausole della contrattazione collettiva che prevedano la liquidazione dell'indennità di anzianità con sistemi "a scaglione", siano essi "puri" o non (a seconda che sia indicato per ogni o per l'unica categoria percorsa dal lavoratore uno specifico coefficiente oppure un diverso equivalente criterio), a condizione che si rispettino gli unici elementi di calcolo inderogabilmente posti dal citato art. 2120 e cioè l'ultima retribuzione e l'intera anzianità generica di servizio, anche ove a questa venga assegnato un diverso rilievo con l'adozione, per ciascuno dei periodi, di diverse aliquote (o altrimenti) sia nell'interno della stessa categoria, sia nelle diverse categorie. Ferma l'inderogabilità degli elementi (intera anzianità ed ultima retribuzione), all'autonomia contrattuale sindacale è riservata la Determinazione della misura, in cui assumere l'ultima retribuzione, in modo che, in assenza di specifiche Disposizioni legislative, alla stessa è consentito di fissare la frazione tempo-salario (cioè i giorni di retribuzione da assumere), per la quale vanno moltiplicati gli anni di servizio, e, quindi, di diversificare anche i coefficienti di calcolo in relazione alla evoluzione del rapporto. (la Corte ha enunciato il principio in relazione alle clausole dei C.C.n.L. per gli addetti all'industria cotoniera 1 luglio 1976, art. 42, 1 dicembre 1967, art. 6, e 20 luglio 1973, art. 14). (V 5046/80, mass n 408900; (V 2869/80, mass n 406615; (V 866/80, mass n 404304; (V 3185/79, mass n 399556; (V 3794/77, mass n 387463; (V 2822/74, mass n 371238; (V 2130/72, mass n 359379; (V 1410/68, mass n 333047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 01/12/1967 num. 6, Contr. Coll. 20/07/1973 num. 14, Contr. Coll. 01/07/1976 num. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)