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Sez. U, Sentenza n. 1484 del 16/03/1981 (Rv. 412160 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE - TITOLARE DI ASSEGNO BIENNALE PER FORMAZIONE UNIVERSITARIA SCIENTIFICO-DIDATTICA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'UNIVERSITA O L'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ASSEGNISTA FONDATA SULLA QUALITA DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO O SULLO SVOLGIMENTO DI UGUALI MANSIONI E DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI RETRIBUTIVE ED ASSICURATIVE - IMPROPONIBILITA - CONTRASTO DELL'ART UNICO, DODICESIMO COMMA, DELLA LEGGE N 54 DEL 1979 CON GLI ARTT 3 E 36 COST - ESCLUSIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DELLA PA - ESPERIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412160-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE - TITOLARE DI ASSEGNO BIENNALE PER FORMAZIONE UNIVERSITARIA SCIENTIFICO-DIDATTICA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON L'UNIVERSITA O L'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA DELL'ASSEGNISTA FONDATA SULLA QUALITA DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO O SULLO SVOLGIMENTO DI UGUALI MANSIONI E DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLE RELATIVE PRESTAZIONI RETRIBUTIVE ED ASSICURATIVE - IMPROPONIBILITA - CONTRASTO DELL'ART UNICO, DODICESIMO COMMA, DELLA LEGGE N 54 DEL 1979 CON GLI ARTT 3 E 36 COST - ESCLUSIONE - AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO NEI CONFRONTI DELLA PA - ESPERIBILITA.*

Con riguardo al titolare di assegno biennale per formazione universitaria scientifico-didattica, secondo la previsione dello articolo 6 del DL primo ottobre 1973 n 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973 n 766, non e astrattamente configurabile la Costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'universita o l'amministrazione della pubblica istruzione, anche nel caso in cui l'assegnista stesso, non limitandosi ad attivita di studio e preparazione intellettuale, abbia in concreto erogato prestazioni lavorative analoghe a quelle dell'assistente universitario, atteso che, pure in tale ipotesi, la configurabilita del predetto rapporto trova ostacolo nella previsione dell'articolo unico dodicesimo comma della legge 19 febbraio 1979 n 54, il quale, in relazione all'Obbligo dell'assunzione degli assistenti universitari mediante pubblico concorso, sancisce la nullita di diritto e l'assoluta improduttivita di qualunque effetto per la assunzione o l'affidamento di compiti di docenza universitaria in violazione di quel divieto. Ne consegue che la domanda con la quale l'assegnista, in via ordinaria od in via cautelare ed urgente (art 700 cod proc civ), deduca tale qualita, ovvero anche invochi l'espletamento di fatto di dette prestazioni lavorative, per far valere pretese presupponenti la Costituzione di un rapporto di impiego, come quelle inerenti ad integrazioni retributive, a prestazioni previdenziali, ovvero anche alla corresponsione dell'indennita per attivita assistenziale di cui alla legge 25 marzo 1971 n 213, e improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione, in quanto si riferisce a posizioni che nello ordinamento non trovano, nemmeno astrattamente, la richiesta tutela giuridica. Tale principio manifestamente non pone il citato articolo unico della legge n 54 del 1979 in contrasto con gli artt 3 e 36 della Costituzione, tenuto conto che la Mancanza di tutela dello assegnista nell'ambito degli istituti del rapporto d'impiego pur se abbia in concreto svolto mansioni di impiegato, non preclude al medesimo l'esperibilita del diverso rimedio dell'Azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, nel concorso dei requisiti di legge.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 24/02/1967 num. 62 art. 23, Decreto Legge 01/10/1973 num. 580 CORTE COST., Legge 30/11/1973 num. 766 CORTE COST., Legge 19/02/1979 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)