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Sez. 1, Sentenza n. 163 del 10/01/1983 (Rv. 424985 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'ENTE DELEGATO NEI CONFRONTI DEI TERZI DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE IN ESECUZIONE DELLA DELEGA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTIVO CONTENUTO DEL RAPPORTO E DEI POTERI SPETTANTI AI DUE ENTI - ACCERTAMENTO - SPETTANZA AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424985-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - OPERE PUBBLICHE (MODI DI REALIZZAZIONE) - SISTEMI DI ESECUZIONE - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL'ENTE DELEGATO NEI CONFRONTI DEI TERZI DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE IN ESECUZIONE DELLA DELEGA - CONFIGURABILITÀ - EFFETTIVO CONTENUTO DEL RAPPORTO E DEI POTERI SPETTANTI AI DUE ENTI - ACCERTAMENTO - SPETTANZA AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

Nell'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva per l'esecuzione di un'opera pubblica, il delegato, salvo che l'atto di delega non disponga altrimenti, è investito del potere di provvedere rispetto all'oggetto della delega in nome proprio e non nella veste di rappresentante del soggetto delegante, pur se per conto e nell'interesse di quest'ultimo, con la conseguenza che esso è direttamente responsabile, nei confronti dei terzi, degli Atti posti in essere in esecuzione della delega. Lo accertamento dell'effettivo contenuto del rapporto e dei poteri nell'ambito di esso spettanti ai due enti è riservato al giudice del merito, ed incensurabile in Sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato. (nella specie, è stata fatta applicazione del principio con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposto dal proprietario di un fondo oggetto di occupazione, nel quale l'opera pubblica era stata eseguita senza che fosse stata pronunciata l'espropriazione). (V 269/81, mass n 410688; (V 5483/78, mass n 395254; (V 1337/76, mass n 380023).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 09/04/1953 num. 297 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)