Sez. 1, Sentenza n. 1494 del 02/02/2001 (Rv. 543597 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA | Programmazione e costruzione di edifici scolastici - Delega dello Stato ai comuni ex art. 16 legge n. 641 del 1967 - Conseguenze in tema di appalto pubblico e di responsabilità collegate all'inadempimento delle obbligazioni proprie dell'appaltante.
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA
La delega dello Stato ai Comuni, configurata dall'art. 16 legge 28 luglio 1967, n. 641, in materia di programmazione e costruzione di edifici scolastici, realizza una forma tipica di collaborazione tra enti pubblici che comporta il trasferimento decentrativo di una serie di attribuzioni dall'uno all'altro ente e va inquadrata tra le ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva. In tale evenienza, il Comune delegato agisce in nome proprio e non come rappresentante dell'ente delegante e ad esso esclusivamente sono imputabili gli effetti giuridici connessi alla sua attività di progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica e la responsabilità per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni proprie dell'appaltante, restando del tutto estraneo al contratto di appalto il soggetto pubblico delegante.
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1967 num. 641 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)