Sez. U, Sentenza n. 12027 del 19/12/1990 (Rv. 470207 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - VIOLAZIONE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO PROPOSTA DAL LAVORATORE SUBORDINATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - VIOLAZIONE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON L'ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - DOMANDA DI ACCERTAMENTO PROPOSTA DAL LAVORATORE SUBORDINATO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
La domanda proposta dal lavoratore subordinato, per sostenere che il rapporto di lavoro, ancorché formalmente instauratosi con un soggetto, debba intendersi costituito, per violazione del divieto di intermediazione ed interposizione di cui alla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, direttamente con un ente pubblico non economico, in relazione a prestazioni stabilmente inserite nella sua organizzazione pubblicistica, e per chiedere l'accertamento della propria qualità di dipendente dell'ente medesimo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, alla stregua della natura di detto convenuto di ente pubblico non economico. (Conf 302/89, mass n 461464; (Conf 6522/87, mass n 454779).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)