Sez. U, Sentenza n. 2510 del 21/02/2002 (Rv. 552401 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - Violazione - Costituzione del rapporto di lavoro con l'ente pubblico - Domanda di accertamento proposta dal lavoratore subordinato - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza, nel regime anteriore ai nuovi criteri di riparto di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Nel regime di riparto della giurisdizione anteriore a quello stabilito nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la domanda diretta all'accertamento della titolarità, in capo ad un ente pubblico, del rapporto di lavoro subordinato formalmente instaurato con un privato in violazione del divieto di interposizione di prestazioni lavorative contenuto nell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva, atteso che la violazione del divieto è idonea a costituire con l'ente pubblico un rapporto di pubblico impiego, anche in mancanza dell'atto di nomina.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)